IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio  decreto  27  dicembre 1988 come rettificato dal
decreto 12 maggio 1989, con il quale si e' provveduto,  tra  l'altro,
all'organizzazione  degli  uffici  e  dipartimenti  del  Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Ravvisata   l'opportunita'   di   adeguare   l'organizzazione   del
Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e tecnici alle
esigenze funzionali emerse, anche in relazione agli ulteriori compiti
attribuiti  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri da recenti
leggi;
                              Decreta:
  1. L'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
27 dicembre 1988, citato nelle premesse, e' sostituito come segue:
  "Art.  11 (Dipartimento del bilancio e dei servizi amministrativi e
tecnici).  -  1.  Al  Dipartimento  del  bilancio   e   dei   servizi
amministrativi e tecnici sono attribuite le seguenti competenze:
    a)   adempimenti  di  natura  finanziaria  e  contabile  relativi
all'attivita' della Presidenza del Consiglio dei  Ministri;  gestione
del personale del Dipartimento;
    b)  provvista,  manutenzione e gestione dei beni strumentali allo
svolgimento dell'attivita' d'istituto  e  gestione  dei  servizi,  ad
esclusione di quelli informatici;
    c)  stipula  di  contratti  e convenzioni, compresa la tenuta del
repertorio; servizi  generali  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.
   2. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
   Ufficio bilancio, contabilita' e affari generali;
   Ufficio tecnico;
   Ufficio contratti e provveditorato.
   3.  L'Ufficio  bilancio,  contabilita' e affari generali, al quale
sono attribuite le competenze di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si
articola nei seguenti servizi:
   servizio bilancio e affari generali;
   servizio spese fisse per il personale;
   servizio competenze accessorie e spese diverse;
   servizio spese di funzionamento.
   4.  L'Ufficio  tecnico,  al quale sono attribuite le competenze di
cui al comma 1, lettera b), si articola nei seguenti servizi:
   servizio immobili;
   servizio impianti;
   servizio telecomunicazioni ed elettronica.
   5. L'Ufficio contratti e provveditorato, al quale sono  attribuite
le competenze di cui al comma 1, lettera c), si articola nei seguenti
servizi:
   servizio contratti, affari giuridici e documentazione;
   servizio automezzi;
   servizio del consegnatario;
   servizio cassa;
   servizio economato.".
    Roma, 2 marzo 1992
                                             Il Presidente: ANDREOTTI